Sez. L, Sentenza n. 11899 del 17/11/1995 (Rv. 494676 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI FACOLTATIVE | Obbligazioni alternative - Distinzione - Fattispecie relativa alla facoltà dei dipendenti dei consorzi di bonifica di optare il T.F.R. e la pensione consortile.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI FACOLTATIVE
L'obbligazione alternativa, ai sensi dell' art. 1285 e segg. cod. civ., presuppone l'originario concorso di due o più prestazioni, poste in posizione di reciproca parità e dedotte in modo disgiuntivo, nessuna delle quali può essere adempiuta prima dell'indispensabile scelta di una di esse, scelta rimessa alla volontà di una delle parti e che diventa irrevocabile con la dichiarazione comunicata alla controparte, mentre l'obbligazione cosiddetti facoltativa postula un'obbligazione semplice, avente ad oggetto una prestazione principale, unica e determinata fin dall'origine, nonché, accanto a questa, una prestazione facoltativa - della cui effettiva ed attuale esigibilità il creditore optante abbia piena consapevolezza - dovuta solo in via subordinata e secondaria qualora venga preferita dal creditore stesso e costituisca quindi l'oggetto di una sua specifica ed univoca opzione. (Nella specie, la sentenza impugnata, con riferimento alla previsione di cui all' art. 133 del c.c.n.l. 4 novembre 1988 dei dipendenti dei consorzi di bonifica - il quale prevede, quale ordinario regime delle spettanze connesse alla cessazione del rapporto di lavoro, la corresponsione del T.F.R. nella misura prevista dall' art. 2120 come modificato dalla legge 29 maggio 1982 n. 297, facendo però salve alcune ipotesi, fra le quali quella della soppressione del posto di lavoro, relativamente alle quali prevede invece, come ordinario trattamento di quiescenza, l'erogazione della pensione consortile, salva la facoltà, per il lavoratore, di optare per il T.F.R. in sostituzione della pensione consortile - aveva ritenuto che si poteva ritenere realizzata un'ipotesi di obbligazione alternativa sia pure soltanto a seguito della soppressione del posto di lavoro del dipendente; la S.C., pur confermando la decisione, ne ha corretto la motivazione in base al principio di diritto sopra enunciato).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1285, Legge 29/05/1982 num. 297 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)