Sez. 6, Sentenza n. 3056 del 12/01/1995 Ud. (dep. 22/03/1995) Rv. 201086 - 01
Impugnazioni - Notificazione | Ricorso per cassazione dell'imputato - Omessa notifica alle parti civili - Nullità di ordine generale - Esclusione - Decadenza dall'impugnazione - Esclusione - Illecito disciplinare da parte del cancelliere - Possibilità.
Impugnazioni - Notificazione
L'omessa notificazione del ricorso per cassazione dell'imputato alle parti civili non dà luogo a nullità di ordine generale né a decadenza dell'impugnazione, trattandosi di circostanza non prevista dall'art. 591 cod. proc. pen. quale causa di inammissibilità; l'omissione dell'incombente da parte del cancelliere può eventualmente risolversi in illecito disciplinare a carico del medesimo.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 124, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 124, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 584 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 584 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 591
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)