Sez. 1, Sentenza n. 745 del 08/01/1997 Ud. (dep. 03/02/1997) Rv. 206668 - 01
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - NOTIFICAZIONE | Omessa notifica all'imputato dell'impugnazione del P.M. - Conseguenze.
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - NOTIFICAZIONE
L'omessa notifica dell'atto di impugnazione del P.M. all'imputato non costituisce causa di nullità, né di inammissibilità dell'impugnazione, poiché - pur comportando l'omissione dell'incombente la mancata decorrenza del termine per la proposizione, da parte dell'interessato, di eventuale appello incidentale - la disposizione dell'art. 584 cod. proc. pen. tende precipuamente a garantire alla parte, che non abbia proposto nei termini l'impugnazione, la possibilità di avvalersi del gravame incidentale per contrastare la pretesa principale avanzata nei suoi confronti dalla parte antagonista.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 584 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 584 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)