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Sez. U, Sentenza n. 3736 del 22/08/1989 (Rv. 463655 - 01)

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IMPUGNAZIONI - RICORSO ALLE SEZIONI UNITE DELLA CORTE DI CASSAZIONE - ORDINE DELLA DISCUSSIONE ORALE - DISPOSIZIONI APPLICABILI - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
Stato
decisa il 1989-08-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/463655-01

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IMPUGNAZIONI - RICORSO ALLE SEZIONI UNITE DELLA CORTE DI CASSAZIONE - ORDINE DELLA DISCUSSIONE ORALE - DISPOSIZIONI APPLICABILI - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - MANIFESTA INFONDATEZZA.*

Il procedimento di Cassazione, instaurato con ricorso alle Sezioni Unite della suprema Corte avverso pronuncia della Sezione disciplinare del consiglio superiore della magistratura, è soggetto alle Disposizioni dettate dal codice di procedura civile per il giudizio di legittimità, in forza del rinvio espresso dall'art. 17 ultimo comma della legge 24 marzo 1958 n. 195, e, quindi, anche all'art. 379 secondo e terzo comma cod. proc. civ., circa l'ordine della discussione orale. Tale principio manifestamente non pone il citato art. 17 in contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, in relazione all'esclusione della facoltà del difensore dell'incolpato di prendere per ultimo la parola, tenuto conto che le modalità di discussione fissate dal menzionato art. 379 cod. proc. civ. assicurano adeguatamente le esigenze del contraddittorio e l'Esercizio della funzione difensiva, e che la diversità delle modalità stesse, rispetto a quelle del rito penale, trova giustificazione nelle caratteristiche proprie di detto procedimento di Cassazione contro le pronunce disciplinari, il quale, a differenza del procedimento disciplinare, non è equiparabile od assimilabile al processo penale.*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 379 CORTE COST., Legge 24/03/1958 num. 195 art. 17 CORTE COST., DPR 16/09/1958 num. 916 art. 60

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)