Sez. U, Sentenza n. 12751 del 17/12/1997 (Rv. 510983 - 01)
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IMPUGNAZIONI | Ricorso davanti alle Sezioni Unite civili - Procuratore generale - Presenza in giudizio dopo la sua rituale instaurazione - Finalità di parte - Esclusione - Di tutore imparziale della legge - Configurabilità - Questione di costituzionalità delle norme sull'ordine nella discussione in cassazione - Irrilevanza e manifesta infondatezza.
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IMPUGNAZIONI
Dopo la rituale introduzione del giudizio di impugnazione davanti alle Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione contro la decisione pronunciata dal Consiglio Superiore della Magistratura nel giudizio disciplinare nei confronti di un magistrato, il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione (che pure ha la titolarità, così come il Ministro di Grazia e Giustizia, del potere disciplinare, e conseguentemente di quello di impugnazione, ed è quindi anche un destinatario necessario della notificazione del ricorso introduttivo del giudizio davanti alle Sezioni Unite, quando non lo abbia egli stesso proposto), attua nel giudizio non la sua qualità di parte, ma quella di tutore imparziale della legge. Ne consegue che è priva di rilevanza la questione di costituzionalità relativa alla disparità di trattamento tra il medesimo e le parti in senso tecnico, in merito all'ordine di intervento nella discussione nella udienza del giudizio di cassazione, in quanto sollevata nel presupposto della sua qualità di parte. Inoltre, la possibilità degli avvocati delle parti di presentare - secondo le regole del rito civile esclusivamente applicabili nel giudizio di impugnazione in questione - brevi osservazioni scritte in ordine alla conclusioni del Procuratore generale intervenuto dopo di loro garantisce a sufficienza l'esercizio del diritto di difesa, con conseguente irrilevanza a tali fini dell'ordine della discussione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 379 CORTE COST., Legge 24/03/1958 num. 195 art. 17 CORTE COST., DPR 16/09/1958 num. 916 art. 60, Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)