Sez. 6, Sentenza n. 13269 del 01/07/2024 Cc. (dep. 04/04/2025) Rv. 287931-01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PERICOLOSITA' SOCIALE | Giudizio di pericolosità - Fatti oggetto di procedimenti penali non definiti con sentenza di condanna - Utilizzabilità - Condizioni - Adempimento di uno speciale onere di motivazione - Necessità - Fattispecie.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PERICOLOSITA' SOCIALE
In tema di misure di prevenzione, l'inquadramento del preposto in uno dei profili di pericolosità soggettiva può essere fondato anche sulla autonoma valutazione di fatti oggetto di procedimenti penali non definiti con sentenza di condanna, purché, in tal caso, l'accertamento della sussistenza dei presupposti della misura sia svolto con tanto più rigore quanto più l'esito del procedimento penale sia stato favorevole al preposto. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio un decreto applicativo di misure di prevenzione personali e patrimoniali, motivato in riferimento a fatti oggetto di un procedimento penale in cui la posizione del preposto era stata definita con provvedimento di archiviazione, in quanto non teneva conto delle ragioni per le quali gli elementi raccolti non erano stati ritenuti neppure sufficienti ad esercitare l'azione penale nei suoi confronti).
Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 1 com. 1 lett. B) CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 4 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 16 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 24 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)