diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 24707 del 01/02/2018 Cc. (dep. 31/05/2018) Rv. 273361 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - REVOCA, MODIFICAZIONE O SOSPENSIONE | Sorveglianza speciale - Revoca - Giudicato favorevole intervenuto in sede penale - Rilevanza - Limiti.
Stato
decisa il 2018-02-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/273361-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - REVOCA, MODIFICAZIONE O SOSPENSIONE

In tema di misure di prevenzione, l'intervenuta assoluzione dal reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. non comporta l'automatica revoca del provvedimento della sorveglianza speciale, ai sensi dell'art. 11 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, applicata a soggetto ritenuto appartenente all'associazione mafiosa, ove risulti adeguatamente motivata la permanenza del suo inquadramento nella categoria di pericolosità soggettiva tipizzata dalla legge. (In motivazione, la Corte ha osservato che la disciplina dell'istituto della revocazione della confisca di cui all'art. 28 del d.lgs. n. 159 del 2011, espressione della tendenziale prevalenza del giudicato favorevole intervenuto in sede penale su un fatto storico incidente sul giudizio di pericolosità sociale rispetto al provvedimento del giudice della prevenzione, fissa un criterio orientativo per la soluzione delle questioni che possono essere proposte anche ai fini della revoca della misura personale della sorveglianza speciale, non escludendo, tuttavia, la legittimità di una autonoma valutazione dei profili di pericolosità soggettiva da parte del giudice della prevenzione).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 11, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 28

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)