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Sez. 6, Sentenza n. 45280 del 30/10/2024 Cc. (dep. 10/12/2024) Rv. 287312-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO | Giudizio di pericolosità sociale generica - Sentenza di assoluzione passata in giudicato - Autonoma valutazione del fatto nel procedimento di prevenzione - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2024-10-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/287312-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO

In tema di misure di prevenzione, il giudice, nonostante l'autonomia tra procedimento penale e procedimento di prevenzione, non può attribuire rilevanza, al fine di giungere ad un'affermazione di pericolosità generica del proposto ex art. 1, comma 1, lett. b), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, a fatti per i quali sia intervenuta sentenza definitiva di assoluzione posto che, in virtù del principio di non contraddizione dell'ordinamento e della presunzione di innocenza come interpretata dalla Corte EDU, la negazione penale irrevocabile di un determinato fatto impedisce di assumerlo come elemento indiziante ai fini del giudizio di pericolosità. (Nella specie, il ricorrente era stato prosciolto dal reato di cui all'art. 4, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, per essere l'imposta evasa inferiore alla soglia di rilevanza penale).

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 530 CORTE COST., Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)