diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 27149 del 16/12/2011 (Rv. 620947 - 01)

PROVA CIVILE - CONTEGNO PROCESSUALE E DICHIARAZIONI DELLE PARTI | Contenzioso tributario - Distruzione dei materiali informatici originali della società da parte del socio - Rilevanza ai sensi dell'art. 116 cod. proc. civ. - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2011-12-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/620947-01

PROVA CIVILE - CONTEGNO PROCESSUALE E DICHIARAZIONI DELLE PARTI

In materia di contenzioso tributario, costituisce comportamento rilevante ai sensi dell'art. 116 cod. proc. civ. - idoneo non solo ad integrare le risultanze acquisite, ma anche a rappresentare l'unica e sufficiente fonte di prova su cui il giudice di merito fondi la propria decisione - la condotta del socio che, nel corso del processo tributario a carico della società, distrugga i materiali informatici originali dai quali emergano le violazioni contestate e ciò, anche allorché gli organi verificatori ne abbiano già estratto copia, poiché detto comportamento si pone in contrasto con i doveri di lealtà e probità di cui all'art. 88 cod. proc. civ.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 88, Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)