Sez. 1, Sentenza n. 4080 del 22/04/1998 (Rv. 514733 - 01)
PROVA CIVILE - CONTEGNO PROCESSUALE E DICHIARAZIONI DELLE PARTI | Tributi riscossi in violazione di norme comunitarie - Azione di rimborso - Scritture contabili del contribuente - Distruzione dopo la scadenza del termine di cui all'art. 2220 cod. civ. - Rilevanza probatoria ex art. 116, capoverso, cod. proc. civ. - Esclusione.
PROVA CIVILE - CONTEGNO PROCESSUALE E DICHIARAZIONI DELLE PARTI
In materia di contenzioso tributario e con riguardo ad azione di ripetizione di tributi riscossi in violazione di norme comunitarie, prima della entrata in vigore nel gennaio 1991 dell'art. 29, comma secondo, della legge 29 dicembre 1990 n. 428, che ha escluso il diritto al rimborso nella ipotesi di traslazione del tributo, ponendone l'onere probatorio a carico dell'amministrazione finanziaria, alla mancata conservazione delle scritture contabili da parte del contribuente oltre il termine di dieci anni previsto dall'art. 2220 cod. civ. non può annettersi rilevanza probatoria ai sensi dell'art. 116, capoverso, cod. proc. civ., atteso che nella disciplina precedente a quella introdotta con la legge n. 428 del 1990 non era configurabile alcun obbligo giuridico di tenere la documentazione contabile a disposizione del giudice e della amministrazione finanziaria oltre il decennio di cui al citato art. 2220 cod. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)