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Sez. 3 - , Sentenza n. 3391 del 03/02/2023 (Rv. 667175 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - NOTIFICAZIONE DELL'IMPUGNAZIONE - IN CAUSE INSCINDIBILI | Giudizio di appello - Persona fisica cumulante la qualità di parte in proprio e di erede - Regolare citazione nella prima qualità - Integrazione del contraddittorio in relazione alla qualità di erede - Necessità - Esclusione - Contumacia - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2023-02-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/667175-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - NOTIFICAZIONE DELL'IMPUGNAZIONE - IN CAUSE INSCINDIBILI

Nell'ambito del giudizio di appello, qualora una medesima persona fisica cumuli in sé la qualità di parte in proprio e di erede di altro soggetto e sia stata regolarmente citata in giudizio nella prima qualità, non è necessario provvedere all'integrazione del contraddittorio nei suoi confronti quale erede, neppure laddove sia rimasta contumace, dal momento che anche in questo caso la parte sostanziale ha avuto conoscenza della citazione ed è stata posta in condizioni di potersi validamente difendere.

Cod. Proc. Civ. art. 299, Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 303 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 292 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)