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Sez. 2, Sentenza n. 1613 del 04/02/2003 (Rv. 560242 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - NOTIFICAZIONE DELL'IMPUGNAZIONE - IN CAUSE INSCINDIBILI | Giudizio di merito - Integrazione del contraddittorio nei confronti dell'erede della parte, nel corso del giudizio di primo grado - Mancata ottemperanza - Conseguenze - Estinzione del giudizio - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2003-02-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/560242-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - NOTIFICAZIONE DELL'IMPUGNAZIONE - IN CAUSE INSCINDIBILI

Qualora venga ordinata l'integrazione del contraddittorio, in sede di merito, nei confronti dell'erede della parte defunta nel corso del giudizio, la circostanza che detto erede sia già costituito con comparsa, ancorché in proprio, rende superflua una nuova notificazione della citazione, in considerazione della conoscenza diretta di quel provvedimento (In applicazione di tale principio, la Corte di cassazione ha considerato legittima la pronuncia della Corte d'appello, che aveva confermato il rigetto dell'eccezione di estinzione del giudizio, per la mancata integrazione del contraddittorio, ordinata dal Tribunale, in quanto le convenute si erano costituite e - pur avendo partecipato al giudizio "in proprio" - avevano conosciuto il contenuto dell'atto introduttivo e l'attrice, pur non ottemperando all'ordine di integrazione del contraddittorio, aveva chiaramente manifestato la volontà di estendere la propria domanda a loro, anche in tale qualità).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 331

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)