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Sez. L, Sentenza n. 3222 del 10/05/1983 (Rv. 428121 - 01)

PROVA CIVILE - CONFESSIONE - IN GENERE - ELEMENTO SOGGETTIVO - ESTREMI - CONSAPEVOLEZZA DELLE CONSEGUENZE GIURIDICHE E FINALITÀ DELLA DICHIARAZIONE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1983-05-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/428121-01

PROVA CIVILE - CONFESSIONE - IN GENERE - ELEMENTO SOGGETTIVO - ESTREMI - CONSAPEVOLEZZA DELLE CONSEGUENZE GIURIDICHE E FINALITÀ DELLA DICHIARAZIONE - IRRILEVANZA.*

Ad integrare l'elemento soggettivo della confessione sono sufficienti la consapevolezza e la volontà del confidente di riconoscere la verità di un fatto a sè sfavorevole e vantaggioso per l'altra parte, indipendentemente dal fine per il quale la dichiarazione sia resa e dalle conseguenze giuridiche che ne possono derivare. (Conf 525/80, mass n 403916).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2730

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)