Sez. L, Sentenza n. 14416 del 04/11/2000 (Rv. 541373 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE | Eccezione di difetto di legittimazione passiva - Ammissibilità - Fondamento.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE
L'eccezione di difetto di legittimazione passiva non soggiace al divieto di nuove eccezioni in appello disposto, per il rito del lavoro, dall'art. 437 comma secondo cod. proc. civ., trattandosi di una mera deduzione difensiva diretta a contrastare la sussistenza di un fatto costitutivo del diritto azionato, che deve essere provato dall'attore e il cui difetto è rilevabile d'ufficio anche in appello, rientrando tra i poteri - doveri del giudice l'accertamento degli elementi costitutivi e dei requisiti di fondatezza della domanda.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)