Sez. L, Sentenza n. 11364 del 17/11/1993 (Rv. 484374 - 01)
Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Impugnazioni - Appello - In genere | Eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal datore di lavoro rimasto contumace in primo grado - Ammissibilità.
Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Impugnazioni - Appello - In genere
L'eccezione di difetto di legittimazione passiva con la quale il soggetto convenuto in giudizio dal lavoratore, e rimasto contumace in primo grado, contesti in appello di essere titolare e parte sostanziale del rapporto di lavoro, dedotto a fondamento delle pretese azionate contro di lui, non soggiace al divieto di nuove eccezioni stabilito dall'art. 437, secondo comma, cod. proc. civ., trattandosi di mera deduzione difensiva diretta a contestare la sussistenza di una condizione dell'azione ed un fatto costitutivo del diritto azionato, che deve essere provato dall'attore ed il cui difetto è rilevabile d'ufficio anche in appello, in quanto rientra appunto nei poteri-doveri del giudice l'accertamento degli elementi costitutivi e dei requisiti di fondatezza della domanda.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)