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Sez. L, Sentenza n. 11364 del 17/11/1993 (Rv. 484374 - 01)

Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Impugnazioni - Appello - In genere | Eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal datore di lavoro rimasto contumace in primo grado - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1993-11-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/484374-01

Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Impugnazioni - Appello - In genere

L'eccezione di difetto di legittimazione passiva con la quale il soggetto convenuto in giudizio dal lavoratore, e rimasto contumace in primo grado, contesti in appello di essere titolare e parte sostanziale del rapporto di lavoro, dedotto a fondamento delle pretese azionate contro di lui, non soggiace al divieto di nuove eccezioni stabilito dall'art. 437, secondo comma, cod. proc. civ., trattandosi di mera deduzione difensiva diretta a contestare la sussistenza di una condizione dell'azione ed un fatto costitutivo del diritto azionato, che deve essere provato dall'attore ed il cui difetto è rilevabile d'ufficio anche in appello, in quanto rientra appunto nei poteri-doveri del giudice l'accertamento degli elementi costitutivi e dei requisiti di fondatezza della domanda.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)