Sez. 3, Sentenza n. 19170 del 29/09/2005 (Rv. 583640 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - IN GENERE (POTERI DEL GIUDICE) | "Legitimatio ad causam" e titolarità attiva o passiva del rapporto - Differenze - Contestazione relativa alla titolarità del rapporto - Eccezione in senso proprio - Conseguenze - Deducibilità per la prima volta in appello - Esclusione - Comportamento processuale della parte incompatibile con il contenuto dell'eccezione - Conseguenze - Fattispecie.
PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - IN GENERE (POTERI DEL GIUDICE)
La contestazione circa l'effettiva appartenenza alla parte del diritto controverso (nel caso di specie, relativa alla titolarità del rapporto di locazione dal lato attivo, ovvero alla identificazione della persona del locatore) non solleva una questione di legittimazione "ad causam", ma una questione che attiene alla fondatezza della domanda nel merito, e come tale costituisce eccezione in senso proprio, rilevabile solo ad istanza di parte, e, ove come nella specie sia applicabile il nuovo testo dell'art. 345 cod. proc. civ., inammissibile se proposta per la prima volta in appello e preclusa ove la parte abbia tenuto un comportamento processuale inequivocabilmente integrante il riconoscimento della propria qualità di parte sostanziale. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito, per non aver ritenuto inammissibile il motivo d'appello connesso alla negazione della propria qualità di locatore in capo ad un soggetto che in primo grado non aveva formulato la relativa eccezione, proponendo al contrario domanda riconvenzionale volta ad ottenere dall'attore-conduttore il pagamento di ulteriori canoni locatizi).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)