Sez. 3, Sentenza n. 8054 del 22/05/2003 (Rv. 563432 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - NOTIFICAZIONE DELL'IMPUGNAZIONE - IN CAUSE SCINDIBILI | Impugnazione validamente proposta da una sola delle parti soccombenti aventi identità di posizione - Notificazione dell'impugnazione ex art. 332 cod. proc. civ. - Ammissibilità - Finalità della notificazione - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - NOTIFICAZIONE DELL'IMPUGNAZIONE - IN CAUSE SCINDIBILI
In un giudizio svoltosi con pluralità di parti in causa scindibile, qualora l'impugnazione sia proposta da una sola parte, il giudice di appello deve disporre la notificazione dell'atto introduttivo alla o alle altre parti soccombenti e non impugnanti, anche se sussista identità di posizioni tra le medesime e si tratti di azione esperibile autonomamente da ciascuna di esse, in quanto dette circostanze non precludono l'applicabilità dell'art. 332, cod. proc. civ., avendo in detta ipotesi la notificazione valore ed efficacia di "litis denuntiatio" (Nella specie, i due comproprietari di un immobile avevano proposto domanda di convalida di sfratto per morosità e, rimasti soccombenti, con un unico atto avevano impugnato la sentenza di primo grado; il giudice d'appello, rilevata la mancata sottoscrizione del mandato 'ad litem' da parte di uno dei due appellanti, aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto da quest'ultima, ritenendo inapplicabile l'art. 332, cod. proc. civ.; la S.C., nell'enunciare il succitato principio di diritto, ha cassato con rinvio la sentenza d'appello).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 332
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)