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Sez. 1, Sentenza n. 6802 del 02/07/1999 (Rv. 528193 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - INCIDENTALE - IN GENERE | Notifica alla parte non costituita - Mancata assegnazione di un termine da parte del giudice ai sensi dell'art. 332 cod. proc. civ. - Conseguenze - Cassazione della pronuncia di appello per tale violazione - Limiti.
Stato
decisa il 1999-07-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/528193-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - INCIDENTALE - IN GENERE

Nel caso in cui il giudice di appello abbia omesso di disporre la notificazione, ai sensi dell'art. 332 cod. proc. civ., dell'impugnazione incidentale alle parti non costituite, la sentenza di appello può essere cassata in sede di legittimità soltanto se al momento della decisione della Suprema Corte non siano ancora decorsi per la parte pretermessa i termini per l'appello, mentre in caso contrario la violazione resta priva di effetti.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 332

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)