Sez. 1, Sentenza n. 16026 del 19/12/2001 (Rv. 551238 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - IN GENERE | Cause scindibili - Notificazione dell'impugnazione - Finalità - Ricorso per cassazione proposto soltanto nei confronti di talune parti del giudizio di merito - Passaggio in giudicato della sentenza nei confronti delle altre parti - Configurabilità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - IN GENERE
In un giudizio svoltosi con pluralità di parti in causa scindibile, la proposizione del ricorso per cassazione nei confronti di talune soltanto delle parti processuali determina il passaggio in giudicato della sentenza nei confronti delle altre parti del giudizio di merito non destinatarie dell'impugnazione, a nulla rilevando che il ricorso sia notificato anche a queste ultime, atteso che la notificazione ha soltanto l'effetto di far conoscere ai destinatari della formalità l'esistenza di una impugnazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 332, Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 366
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)