Sez. 5, Sentenza n. 8252 del 07/04/2006 (Rv. 588681 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Definizione agevolata delle liti pendenti ai sensi della legge n. 413 del 1991 - Versamento della somma dovuta - Irrevocabilità - Effetti - Imputazione ad una successiva domanda di condono ex art. 16 della legge n. 289 del 2002 - Ammissibilità - Esclusione.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE
La domanda di condono fiscale presentata ai sensi della legge 30 dicembre 1991, n. 413, al pari di quelle presentate ai sensi del decreto - legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516, ha il carattere dell'irrevocabilità, in virtù del quale le somme versate in base alla stessa non possono essere imputate ad altro titolo, in quanto tale diversa imputazione, peraltro unilaterale ed autonoma, si risolverebbe in una vera e propria revoca della domanda di condono da parte del contribuente. (Principio affermato dalla S.C. in riferimento ad un caso in cui il contribuente, dopo aver proposto domanda di definizione agevolata ai sensi dell'art. 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si era avveduto di aver già presentato, in relazione alla medesima imposta, una precedente istanza di condono ai sensi della legge n. 413 del 1991, e di aver provveduto anche al versamento della somma all'uopo dovuta, ed aveva dichiarato di voler detrarre tale importo da quello dovuto per il nuovo condono).
Riferimenti normativi: Legge 30/12/1991 num. 413 CORTE COST. PENDENTE, Legge 27/12/2002 num. 289 art. 16 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)