Sez. 1, Sentenza n. 4708 del 25/02/2011 (Rv. 617280 - 01)
AGENZIA (CONTRATTO DI) - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - INDENNITÀ - IN GENERE | Indennità di cessazione del rapporto - Fatto costitutivo del relativo diritto - Cessazione del rapporto - Ulteriori condizioni previste dall'art. 1751 cod. civ. (come modificato dall'art. 4 d.lgs. n. 303 del 1991 e dall'art. 5 d.lgs. n. 65 del 1999) - Fatti impeditivi - Configurabilità - Conseguenze - Onere della prova in materia di opposizione allo stato passivo del preponente fallito.
AGENZIA (CONTRATTO DI) - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - INDENNITÀ - IN GENERE
Nella disciplina dell'indennità di cessazione del rapporto di agenzia di cui all'art. 1751 cod. civ., nel testo di cui all'art. 4 d.lgs. 10 settembre 1991, n. 303 (applicabile anche ai rapporti di subagenzia), fatto costitutivo del diritto è la cessazione del rapporto, prevista nel primo comma, unitamente alle condizioni previste dalle successive due articolazioni dello stesso comma (in via alternativa, originariamente, e in via cumulativa, a seguito della modifica attuata dall'art. 5 d.lgs. 15 settembre 1999 n. 65), mentre le circostanze previste nel secondo comma, ed in ispecie il recesso ad iniziativa dell'agente (ove non ricorrano le situazioni particolari specificate dalla norma), costituiscono fatti impeditivi; pertanto, se risulti in causa la cessazione del rapporto (come nella specie, nella sede dell'opposizione allo stato passivo della fallita società preponente), l'agente - opponente ex art. 99 legge fall. - non ha l'onere di provare l'effettuazione del recesso da parte del preponente oppure l'esistenza di una giusta causa di dimissioni.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1751 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/09/1991 num. 303 art. 4, Decreto Legisl. 15/02/1999 num. 65 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)