Sez. 1, Sentenza n. 5236 del 11/06/1997 (Rv. 505120 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 16 del D.L. n. 429 del 1982 - Effetti - Limiti - Rilevanza nella ipotesi di dichiarazione integrativa semplice - Esclusione.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE
In tema di condono tributario, la dichiarazione di illegittimità, per violazione dell'art. 3 della Cost., dell'art. 16 del D.L. 10 luglio 1982 n. 429, come modificato dalla legge di conversione 7 agosto 1982 n. 516, nella parte in cui consente la notifica di avvisi di accertamento in rettifica o d'ufficio fino alla data di presentazione della dichiarazione integrativa, anziché fino alla data di entrata in vigore del decreto di condono (v. Corte Cost. sent. n. 175 del 1986), in quanto spiega i suoi effetti soltanto all'interno del regime del condono tributario, non comporta l'invalidità degli accertamenti in rettifica, ancorché successivi all'entrata in vigore del citato decreto, quando il contribuente, in luogo della dichiarazione integrativa a definizione automatica (di cui agli artt. 16 e 19), abbia presentato una dichiarazione integrativa semplice (ex art. 17 del citato d.P.R.), così accettando il rischio che la situazione, da lui in tal guisa indicata, possa essere variata in aumento dall'amministrazione.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 10/07/1982 num. 429 art. 16 CORTE COST., Legge 07/08/1982 num. 516 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)