Sez. 1, Sentenza n. 3634 del 26/03/1993 (Rv. 481568 - 01)
Tributi (in generale) - Condono - Disciplina | Dichiarazione di incostituzionalità - Conseguenze - Notifica.
Tributi (in generale) - Condono - Disciplina
In materia di condono tributario, la dichiarazione di illegittimità, per violazione dell'art. 3 della Costituzione, dell'art. 16 del D.L. 10 luglio 1982 n. 429, come modificato con la legge di conversione 7 agosto 1982 n. 516, nella parte in cui consente la notifica di avvisi di accertamento in rettifica o d'ufficio fino alla data di presentazione della dichiarazione integrativa, anziché sino alla data di entrata in vigore dal decreto di condono (v. Corte Cost. sent. n. 175 del 1986), in presenza di dichiarazione integrativa semplice non implica la invalidità dell'accertamento notificato dopo il 14 luglio 1982 (data di entrata in vigore del D.L. n. 429 del 1982) per la parte eccedente l'imponibile derivante dalla dichiarazione integrativa semplice, purché tra l'imponibile dichiarato in via integrativa e quello accertato sussistano i rapporti quantitativi ed in percentuale previsti dall'art. 18 del D.L. 10 luglio 1982 n. 429 (come convertito nella legge 7 agosto 1982 n. 516), atti a consentire l'accertamento anche successivo.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 10/07/1982 num. 429 art. 16 CORTE COST., Decreto Legge 10/07/1982 num. 429 art. 18, Legge 07/08/1982 num. 516 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)