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Sez. L, Sentenza n. 7567 del 13/08/1997 (Rv. 506738 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - IN GENERE | Prepensionamenti nel settore siderurgico pubblico - Domande di pensionamento anticipato superiori agli esuberi riconosciuti dall'autorità competente - Facoltà dell'impresa di effettuare la selezione - Sussistenza - Criterio di proporzionalità agli esuberi denunciati per i singoli stabilimenti - Osservanza - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-08-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/506738-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - IN GENERE

In materia di prepensionamento, la regola dettata dall'art. 27, comma 4, della legge 23 luglio 1991 n. 223 per le ristrutturazioni di aziende ad alta capacità innovativa e competitività mondiale, secondo cui se il numero dei lavoratori che chiedono di avvalersi del pensionamento anticipato di anzianità è superiore a quello delle eccedenze accertate dall'autorità competente, la selezione viene effettuata dall'impresa in base alle esigenze di ristrutturazione e riorganizzazione, trova applicazione anche ai pensionamenti agevolati previsti dall'art. 29 per il settore siderurgico pubblico, sia perché anche alla base di questi prepensionamenti vi è una domanda dell'azienda e quindi una sua esigenza di ristrutturazione, sia in base al richiamo dell'art. 29 alla "facoltà di cui all'art. 27", sia anche in forza dell'espressa previsione dell'art. 6, comma terzo, del regolamento di attuazione emanato con D.M. 30 dicembre 1991 n. 443. Nè è sindacabile la scelta dell'impresa di non attenersi nella selezione ad un criterio di proporzionalità rispetto alle eccedenze denunciate con riferimento ai vari stabilimenti, in quanto, a seguito del parziale accoglimento delle sue richieste, essa può avere la necessità o la convenienza di attuare il programma di riorganizzazione in modo diverso.

Riferimenti normativi: Legge 23/07/1991 num. 223 art. 27 CORTE COST., Legge 23/07/1991 num. 223 art. 29 CORTE COST., Decr. Minist. Lavoro e previdenza sociale 30/12/1991 num. 443 art. 6 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)