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Sez. L, Sentenza n. 2427 del 07/09/1974 (Rv. 370823 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - DIRITTI DEL PRESTATORE DI LAVORO - CONTINUAZIONE AUTOMATICA DEL RAPPORTO DI LAVORO - LIMITI - TEMPESTIVA DISDETTA DA PARTE DELL'ALIENANTE - NECESSITA - TEMPESTIVITA - CONFIGURABILITA - PRESUPPOSTI - MERA RICEZIONE SENZA RISERVE DELL'INDENNITA DI FINE RAPPORTO - INSUFFICIENZA.*
Stato
decisa il 1974-09-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/370823-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - DIRITTI DEL PRESTATORE DI LAVORO - CONTINUAZIONE AUTOMATICA DEL RAPPORTO DI LAVORO - LIMITI - TEMPESTIVA DISDETTA DA PARTE DELL'ALIENANTE - NECESSITA - TEMPESTIVITA - CONFIGURABILITA - PRESUPPOSTI - MERA RICEZIONE SENZA RISERVE DELL'INDENNITA DI FINE RAPPORTO - INSUFFICIENZA.*

Nel caso di trasferimento di azienda, se l'alienante non dimostra in modo sicuro ed univoco l'avvenuta tempestiva disdetta del rapporto di lavoro, prima della sostituzione in esso del nuovo imprenditore, il rapporto di lavoro prosegue automaticamente con il nuovo titolare dell'azienda a norma dell'art 2112 cod civ e il lavoratore conserva tutti i diritti derivanti dall'anzianita raggiunta sino al trasferimento. Agli effetti su indicati deve ritenersi che la disdetta puo reputarsi intimata in tempo utile, quando sia stata data con tale anticipo da far si che il termine di preavviso applicabile si esaurisca ed il rapporto si risolva prima che si verifichi il trasferimento dell'azienda, sempre che non vi sia un'esplicito o comunque univocamente sicuro consenso del prestatore d'opera alla risoluzione immediata, antecedentemente al trasferimento medesimo. La prova dell'intimata disdetta tempestiva o dell'avvenuto preventivo consenso del prestatore d'opera non puo essere desunta dalla sola circostanza che il lavoratore abbia, senza riserve, ricevuto la somma liquidatagli per indennita di fine rapporto, dall'imprenditore alienante. (V 357'72, mass n 356238; 2380'70, mass n 348609).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)