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Sez. L, Sentenza n. 3413 del 07/06/1985 (Rv. 441074 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - INTIMAZIONE - IMMUTABILITÀ DELLA CONTESTAZIONE - ULTERIORI CIRCOSTANZE CONFERMATORIE DEL FATTO ORIGINARIO E DELLA SUA GRAVITÀ - VALUTAZIONE - AMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1985-06-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/441074-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - INTIMAZIONE - IMMUTABILITÀ DELLA CONTESTAZIONE - ULTERIORI CIRCOSTANZE CONFERMATORIE DEL FATTO ORIGINARIO E DELLA SUA GRAVITÀ - VALUTAZIONE - AMMISSIBILITÀ.*

Ferma l'immutabilità della causa del recesso siccome contestata nella lettera di licenziamento, il giudice del merito ben può tener conto di altri fatti attribuiti al dipendente, quando essi vengono considerati come circostanze confermative del fatto originariamente contestato e della sua gravità. (Conf 2964/84, mass n 435009; (Conf 1473/78, mass n 390847, sulla prima parte).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 2, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)