Sez. L, Sentenza n. 4719 del 04/03/2005 (Rv. 580645 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DI CONTRIBUTI | Termine breve introdotto dalla legge n. 335 del 1995 - Applicabilità del termine ordinario - Notifica da parte dell'ente previdenziale di un verbale di accertamento dell'omissione contributiva - Sufficienza.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DI CONTRIBUTI
In materia di prescrizione per il versamento dei contributi previdenziali, la riduzione del termine, da decennale a quinquennale, disposta dall'art. 3, comma 9, lettera a) della legge n. 335 del 1995 a decorrere dal primo gennaio 1996, non si applica, tornando ad operare il termine ordinario di prescrizione, qualora risulti essere stato compiuto un idoneo atto interruttivo prima dell'entrata in vigore della legge indicata, tale potendo ritenersi la notificazione da parte dell'Ente previdenziale di un verbale di accertamento dell'omissione contributiva, in quanto atto idoneo a manifestare la pretesa dell'Istituto creditore di veder soddisfatto il proprio credito contributivo, anche se il predetto credito fosse allo stato illiquido.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2943, Legge 08/08/1995 num. 335 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)