Sez. L, Sentenza n. 4606 del 06/03/2004 (Rv. 570832 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE | Prescrizione - Termine breve introdotto dalla legge n. 335 del 1995 - Applicabilità del termine ordinario - Denuncia del lavoratore all'INPS - Sufficienza.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE
In materia di termine di prescrizione per il versamento dei contributi previdenziali, la riduzione del termine, da decennale a quinquennale, disposta dall'art. 3, comma 9, lettera a) della legge n. 335 del 1995 a decorrere dal primo gennaio 1996 non si applica ai casi di denuncia di omissione contributiva presentata all'INPS da parte del lavoratore o dei suoi superstiti, al fine di sollecitare l'ente al recupero dei contributi omessi, indipendentemente dall'avvenuta promozione o meno dell'azione di recupero dell'INPS nei confronti del datore di lavoro inadempiente.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2943, Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST., Legge 08/08/1995 num. 335 art. 3 com. 9 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)