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Sez. 1, Sentenza n. 5450 del 18/03/2015 (Rv. 634854 - 01)

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - BILANCIO - CONTENUTO - CRITERI DI VALUTAZIONE - IN GENERE | Valutazione dei crediti - Criterio legale del valore di realizzo - Discrezionalità degli amministratori - Limiti - Prudente e ragionevole apprezzamento della solvibilità del debitore - Necessità - Caratteri del credito "e latere debitoris" - Rilevanza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2015-03-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/634854-01

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - BILANCIO - CONTENUTO - CRITERI DI VALUTAZIONE - IN GENERE

In tema di iscrizione in bilancio dei crediti delle società, ai sensi dell'art. 2425, n. 6, cod. civ. (nel testo anteriore al d.lgs. 9 aprile 1991, n. 127), il criterio legale del "valore presumibile di realizzazione" deve essere esercitato dagli amministratori alla stregua del canone generale della ragionevolezza della valutazione (o svalutazione) operata, con prudente apprezzamento della situazione patrimoniale ed economica del debitore e della sua solvibilità, sicché essi sono tenuti a formulare una prognosi "ex ante" circa il grado di probabilità del futuro adempimento, pieno e tempestivo, del debitore, di modo che il valore nominale dei crediti costituisce soltanto un parametro, da correggere prudenzialmente tenendo conto di tutti i suoi caratteri "e latere debitoris", senza che assuma rilievo quanto attiene alla sfera giuridica del creditore. (In applicazione dell'anzidetto principio la S.C. ha ritenuto insufficientemente motivata la decisione della corte territoriale che aveva giustificato con la sola sopravvenuta decisione di una società bancaria di cartolarizzare i crediti in sofferenza, l'avvenuta svalutazione dei crediti della medesima rispetto ai bilanci del biennio anteriore).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2395, Cod. Civ. art. 2423, Cod. Civ. art. 2423 bis com. 1 n. 1, Cod. Civ. art. 2423 bis com. 1 n. 6, Cod. Civ. art. 2425 n. 6, Cod. Civ. art. 2426 n. 8, Decreto Legisl. 09/04/1991 num. 127, Decreto Legisl. 27/01/1992 num. 87 art. 2, Decreto Legisl. 27/01/1992 num. 87 art. 20 com. 4, Decreto Legisl. 27/01/1992 num. 87 art. 20 com. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)