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Sez. 4, Sentenza n. 28617 del 16/06/2005 Ud. (dep. 29/07/2005) Rv. 232447 - 01

REATO - ELEMENTO SOGGETTIVO - COLPA - IN GENERE | Colpa professionale - Elemento psicologico - Colpa grave - Limitazione - Esclusione.
Stato
decisa il 2005-06-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/232447-01

REATO - ELEMENTO SOGGETTIVO - COLPA - IN GENERE

La valutazione della colpa professionale in sede penale non è limitata all'ipotesi di colpa grave, posto che, a differenza di ciò che avviene nel processo civile in ragione dell'art. 2236 cod. civ. ai fini del risarcimento del danno, l'accertamento dell'elemento psicologico ai sensi dell'art. 43 cod. pen. non ammette restrizioni.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2236, Cod. Pen. art. 43 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)