diritto.io

Sez. 4, Sentenza n. 1693 del 29/09/1997 Ud. (dep. 11/02/1998) Rv. 210351 - 01

REATO - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO) - COLPA - IN GENERE | Colpa professionale medica - art. 2236 cod. civ. - Applicabilità - Esclusione - Ragione.
Stato
decisa il 1997-09-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/210351-01

REATO - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO) - COLPA - IN GENERE

In tema di colpa professionale medica l'accertamento va effettuato in base non alle norme civilistiche sull'inadempimento nell'esecuzione del rapporto contrattuale ma a quelle penali; ciò in quanto la condotta colposa, implicante giudizio di responsabilità penale, incide su beni primari, quali la vita o la salute delle persone, e non già su aspetti patrimoniali-economici.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2236

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)