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Sez. 4, Sentenza n. 39592 del 21/06/2007 Ud. (dep. 26/10/2007) Rv. 237875 - 01

REATO - ELEMENTO SOGGETTIVO - COLPA - IN GENERE | Colpa professionale - Criteri di valutazione.
Stato
decisa il 2007-06-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/237875-01

REATO - ELEMENTO SOGGETTIVO - COLPA - IN GENERE

In tema di colpa professionale, qualora la condotta incida su beni primari, quali la vita o la salute delle persone, i parametri valutativi debbono essere estratti dalle norme proprie al sistema penale e non già da quelle civilistiche sull'inadempimento nell'esecuzione del rapporto contrattuale. (In motivazione la Corte ha chiarito che peraltro, nella fattispecie della colpa professionale medica, l'art. 2236 cod.civ. può trovare applicazione come regola di esperienza cui attenersi nel valutare l'addebito di imperizia, qualora il caso concreto imponga la soluzione di problemi di specifica difficoltà).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2236, Cod. Pen. art. 43 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)