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Sez. 3, Sentenza n. 2247 del 04/07/1968 (Rv. 334510 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - VALORE DELLA CAUSA - CAUSE DI PAGAMENTO SOMME O RISARCIMENTO DANNI - RIFERIMENTO ALLA SOMMA ATTRIBUITA DAL GIUDICE.*
Stato
decisa il 1968-07-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/334510-01

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - VALORE DELLA CAUSA - CAUSE DI PAGAMENTO SOMME O RISARCIMENTO DANNI - RIFERIMENTO ALLA SOMMA ATTRIBUITA DAL GIUDICE.*

Il valore della causa, nei giudizi aventi per oggetto il pagamento di somme o il risarcimento di danni, deve essere determinato, ai fini della liquidazione degli onorari di avvocato a carico della parte soccombente, con riguardo alla somma di danaro attribuita dal giudice. (V. 1748-67, massima n. 328608 2142-66, massima n. 324175).*

Riferimenti normativi: Legge 13/06/1942 num. 794 art. 9, Legge 28/02/1958 art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)