Sez. 2, Sentenza n. 3216 del 15/05/1986 (Rv. 446213 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI - GIUDIZIALI CIVILI - GIUDIZI AVENTI AD OGGETTO IL PAGAMENTO DI SOMME DI DENARO - VALORE DELLA CAUSA - DETERMINAZIONE - SOMMA ATTRIBUITA ALLA PARTE VITTORIOSA.*
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI - GIUDIZIALI CIVILI - GIUDIZI AVENTI AD OGGETTO IL PAGAMENTO DI SOMME DI DENARO - VALORE DELLA CAUSA - DETERMINAZIONE - SOMMA ATTRIBUITA ALLA PARTE VITTORIOSA.*
Ai sensi dell'art. 6 del d.m. 26 settembre 1979, nei giudizi aventi per oggetto il pagamento di somme di denaro, il valore della causa, ai fini della liquidazione degli onorari difensivi, deve essere determinato a norma del codice di procedura civile, avendosi riguardo alla somma attribuita alla parte vittoriosa e non a quella da questa domandata. (V 4117/84, mass n 436067; (V 1640/83, mass n 426480; (V 1640/81, mass n 416391; (V 1986/74, mass n 370230; (V 1387/69, mass n 340128; (V 2247/68, mass n 334510).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., DM 26/09/1979 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)