Sez. 1, Sentenza n. 11361 del 11/10/1999 (Rv. 530563 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - CURATORE - POTERI - IN GENERE | Azione di simulazione di un contratto esperita dal curatore fallimentare di una delle parti - Prova per presunzioni - Ammissibilità - Dichiarazione sul pagamento del prezzo contenuto nel rogito notarile - Inopponibilità al curatore - Mancata prova del pagamento del prezzo da parte dell'acquirente - Valutabilità.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - CURATORE - POTERI - IN GENERE
Quando l'azione diretta a far valere la simulazione di un contratto sia proposta dalla curatela fallimentare di una delle parti del contratto stesso, deve ritenersi ammissibile la prova per presunzioni della simulazione stessa. Inoltre, alla dichiarazione relativa al versamento del prezzo, pur contenuta in un rogito notarile di una compravendita immobiliare, non può attribuirsi valore vincolante nei confronti della stessa curatela, stante la sua posizione di terzietà rispetto alla persona del fallito, e possono trarsi elementi di valutazione circa il carattere fittizio del contratto dalla circostanza che il compratore, su cui grava l'onere di provare il pagamento del prezzo, non abbia fornito la relativa dimostrazione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1414, Cod. Civ. art. 1417, Legge Falliment. art. 31 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 31 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)