Sez. 3, Sentenza n. 3102 del 04/03/2002 (Rv. 552770 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - PROVA - IN GENERE | Curatore fallimentare - Posizione di terzo rispetto alle parti del negozio concluso dal debitore - Prova della simulazione - Limiti - Esclusione - Prova per presunzioni - Ammissibilità.
CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - PROVA - IN GENERE
Poiché il curatore fallimentare assume la posizione di terzo rispetto alle parti del negozio concluso dal debitore, sia se abbia proposto la domanda di simulazione, sia se l'abbia proseguita, la prova della simulazione da parte sua non soggiace alle limitazioni di cui all'art. 1417 cod. civ. e la simulazione può essere accertata dal giudice anche in base a presunzioni.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1416, Cod. Civ. art. 1417, Legge Falliment. art. 43 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 43 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)