Sez. 1, Sentenza n. 2703 del 08/11/1967 (Rv. 330175 - 01)
SOCIETA - SOCIETA PERSONA GIURIDICA - SCIOGLIMENTO - LIQUIDAZIONE - LIQUIDATORI - NOMINA - DECRETI DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE - ATTO DI VOLONTARIA GIURISDIZIONE - RECLAMO IN SEDE CONTENZIOSA - ESCLUSIONE - LIMITI - RISOLUZIONE IN TALI DECRETI DI CONTROVERSIE CIRCA LA PERSISTENZA DELLA SOCIETA - AZIONE DI ACCERTAMENTO NEGATIVO IN VIA CONTENZIOSA - AMMISSIBILITA - LEGITTIMAZIONE PASSIVA - SOCIETA DI PERSONE FISICHE.*
SOCIETA - SOCIETA PERSONA GIURIDICA - SCIOGLIMENTO - LIQUIDAZIONE - LIQUIDATORI - NOMINA - DECRETI DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE - ATTO DI VOLONTARIA GIURISDIZIONE - RECLAMO IN SEDE CONTENZIOSA - ESCLUSIONE - LIMITI - RISOLUZIONE IN TALI DECRETI DI CONTROVERSIE CIRCA LA PERSISTENZA DELLA SOCIETA - AZIONE DI ACCERTAMENTO NEGATIVO IN VIA CONTENZIOSA - AMMISSIBILITA - LEGITTIMAZIONE PASSIVA - SOCIETA DI PERSONE FISICHE.*
I decreti emessi dal Presidente del tribunale ai sensi del primo comma dell'art. 2275 e del terzo comma dell'art.2450 cod.civ., in quanto concretano un intervento tutelare dell'autorita giudiziaria in materia di societa per assicurare lo svolgimento della fase di liquidazione in casi in cui non si contesti il diritto di procedervi, hanno natura di Atti di volontaria giurisdizione e non sono suscettibili di reclamo in Sede contenziosa. Questo principio non e applicabile al caso in cui con tali decreti vengono risolti dissidi circa la persistenza in vita o lo scioglimento della societa, perche in tale ipotesi il socio interessato ha l'interesse ad insorgere contro il provvedimento, solo formalmente di volontaria giurisdizione, avanti al giudice competente, e di chiedere una pronunzia di accertamento negativo sulla sussistenza delle condizioni che avrebbero legittimato l'emanazione del decreto e la conseguente revoca dello stesso. La domanda di accertamento negativo deve essere avanzata, anzitutto, nei confronti dei soci istanti, che, per il semplice fatto di avere chiesto ed ottenuto il provvedimento di nomina del liquidatore, hanno causato una situazione di incertezza circa la permanente esistenza della societa, come ente operante per il conseguimento dell'oggetto sociale, per rimuovere la quale viene proposta l'Azione di accertamento. Qualora si tratti di societa di capitali, i detti soci, nel chiedere la nomina del liquidatore, non hanno agito nell'interesse della societa ed in sostituzione degli organi rappresentativi inoperosi, e pertanto non difettano di legittimazione passiva. Nelle societa di capitali l'esistenza della persona giuridica e la specifica organizzazione di essa a mezzo di organi deliberativi, esecutivi e di controllo portano ad escludere che il singolo socio, in virtu di tale sola qualita, possa assumere la rappresentanza della societa. Ne e ravvisabile un'ipotesi di sostituzione processuale - che e ammessa solo nei casi espressamente previsti dalla legge (art. 81 cod.proc.civ.) - nell'art.2450 comma terzo cod.civ., che, nel caso di impossibilita di funzionamento o di continuata attivita dell'assemblea, abilita i soci, gli amministratori o i sindaci a chiedere al Presidente del tribunale la nomina dei liquidatori della societa. La concorrente legittimazione, in virtu della quale il socio puo chiedere detta nomina, anche in presenza degli organi rappresentativi dell'ente sociale, e senza che sia presupposta l'inerzia degli stessi, induce a ritenere che la legittimazione al socio e attribuita in via diretta a tutela dei diritti di partecipazione che diventano liquidi ed esigibili solo con la liquidazione della societa.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2275, Cod. Civ. art. 2450 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)