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Sez. 2, Sentenza n. 3654 del 06/06/1981 (Rv. 414280 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - RIASSUNZIONE - CITAZIONE - NOTIFICAZIONE - A TUTTE LE PARTI DEL GIUDIZIO DI CASSAZIONE - NECESSITA - IRRITUALITA NEI CONFRONTI DI ALCUNE - CONSEGUENTE ESTINZIONE DEL PROCESSO - ESCLUSIONE - SANATORIA - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1981-06-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/414280-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - RIASSUNZIONE - CITAZIONE - NOTIFICAZIONE - A TUTTE LE PARTI DEL GIUDIZIO DI CASSAZIONE - NECESSITA - IRRITUALITA NEI CONFRONTI DI ALCUNE - CONSEGUENTE ESTINZIONE DEL PROCESSO - ESCLUSIONE - SANATORIA - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI.*

L'atto di riassunzione della causa in Sede di rinvio va notificato a tutte le parti del giudizio di Cassazione, in qualita di litisconsorti necessari, ma l'irritualita della notifica nei confronti di alcuni di questi ultimi, perche non effettuata nei modi o nel termine di cui all'art 393 cod proc civ, non comporta senz'altro l'Estinzione del processo, trattandosi di vizio suscettibile di sanatoria ex tunc in forza sia della Costituzione della parte, sia di rinnovazione della notificazione ordinata dal giudice ai sensi dell'art 291 cod proc civ ovvero eseguita spontaneamente, in prevenzione dell'ordine, dallo stesso notificante. (V 3113/77, mass n 386664; (V 1714/70, mass n 347661; (V 4012/69, mass n 344496).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 392, Cod. Proc. Civ. art. 393, Cod. Proc. Civ. art. 394

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)