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Sez. 2, Sentenza n. 7122 del 23/12/1982 (Rv. 424789 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - PRESSO IL DOMICILIATARIO - PRESSO IL PROCURATORE DOMICILIATARIO - NOTIFICAZIONI NEL CORSO DEL GIUDIZIO - ESECUZIONE MEDIANTE CONSEGNA AD UN AVVOCATO COLLEGA DI STUDIO DEL DOMICILIATARIO - NULLITÀ - SANATORIA AI SENSI DELL'ART. 156 COD. PROC. CIV. - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1982-12-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/424789-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - PRESSO IL DOMICILIATARIO - PRESSO IL PROCURATORE DOMICILIATARIO - NOTIFICAZIONI NEL CORSO DEL GIUDIZIO - ESECUZIONE MEDIANTE CONSEGNA AD UN AVVOCATO COLLEGA DI STUDIO DEL DOMICILIATARIO - NULLITÀ - SANATORIA AI SENSI DELL'ART. 156 COD. PROC. CIV. - CONDIZIONI.*

In tema di notificazioni nel corso del giudizio presso il procuratore domiciliatario, poiché non può essere incluso tra i soggetti considerati dall'art. 139 cod. proc. civ. come addetti alla casa o all'ufficio un avvocato che, avendo lo studio nello stesso edificio, si qualifichi "collega di studio" del domiciliatario, la notificazione di un atto di impugnazione a quest'ultimo, eseguita mediante consegna di copia dell'atto al primo, deve ritenersi affetta da nullità, che però resta sanata, ai sensi dell'art. 156 cod. proc. civ., dalla Costituzione della parte. (V 5620/79, mass n 402219; (V 3179/76, mass n 381959; (V 591/75, mass n 373905).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 139 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 141 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 160, Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)