Sez. L, Sentenza n. 12774 del 27/09/2000 (Rv. 540527 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE E CONTRADDIRE - SOCIETÀ ED ALTRI ENTI | Enti pubblici - Organo rappresentativo - Rappresentanza in giudizio - Condizioni - Autorizzazione dell'organo deliberativo - Necessità - Esclusione - Limiti - Fattispecie.
PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE E CONTRADDIRE - SOCIETÀ ED ALTRI ENTI
L'organo rappresentativo di un ente pubblico può stare in giudizio senza necessità di autorizzazione da parte dell'organo deliberante (ove esistente), in mancanza di una specifica previsione legale o statutaria, in tal senso. (Fattispecie relativa alla Gestione Trasporti Irpini).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)