Sez. L, Sentenza n. 80 del 07/01/1992 (Rv. 475223 - 01)
Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - Infortunio - Occasione di lavoro - In genere | Rischio generico - inclusione nella tutela assicurativa - Condizione - Fattispecie relativa ad infortunio occorso a lavoratore agricolo rifugiatosi in un fabbricato rurale distrutto da una tromba d'aria.
Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - Infortunio - Occasione di lavoro - In genere
Anche il rischio generico, gravante sul lavoratore come su ogni altra persona, può rientrare nell'oggetto dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, ed è ricompreso nella relativa tutela, quando subisce in dipendenza dell'attività lavorativa un incremento qualitativo e quantitativo, ravvisabile per il lavoro agricolo in relazione al rischio associato a fenomeni atmosferici, più elevato in aperta campagna. (Nella specie la sentenza dei giudici di merito, confermato dalla S.C., aveva ritenuto indennizzabile l'infortunio occorso ad un lavoratore sorpreso da un temporale sul fondo che coltivava e rifugiatosi in un fabbricato rurale, distrutto da una tromba d'aria).
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)