Sez. L, Sentenza n. 13110 del 08/09/2003 (Rv. 566656 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INFORTUNIO - OCCASIONE DI LAVORO - INFORTUNIO IN ITINERE | Nesso eziologico tra attività lavorativa e rischio - Necessità - Rischio elettivo - Elemento interruttivo del nesso causale - Fattispecie.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INFORTUNIO - OCCASIONE DI LAVORO - INFORTUNIO IN ITINERE
L'infortunio in itinere può essere compreso nella tutela assicurativa obbligatoria solo in quanto sia riconducibile all'ipotesi dell'infortunio avvenuto "in occasione di lavoro "in cui il lavoro assume il ruolo di fattore che ha occasionato il rischio stesso, con il limite del rischio elettivo, intendendosi per tale quello che, del tutto estraneo e non attinente alla attività lavorativa, sia dovuto ad una scelta arbitraria del lavoratore, il quale crei ed affronti volutamente, in base a ragioni od impulsi personali, una situazione diversa da quella inerente alla sua attività lavorativa e per nulla connessa ad essa, ponendo così in essere una causa interruttiva di ogni nesso eziologico tra lavoro, rischio ed evento.(Nel caso di specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva escluso la configurabilità di un infortunio indennizzabile in un caso in cui un lavoratore addetto allo scarico di olive e alla collocazione delle stesse nelle macine, ma non alla riparazione dei macchinari, a seguito della rottura della cinghia di trasmissione di una macina, aveva preso l'iniziativa di andare ad acquistare la cinghia nuova con il proprio ciclomotore per consentire la ripresa dell'attività nel frantoio, allontanandosi dal luogo di lavoro senza previamente chiedere l'autorizzazione al responsabile dell'azienda).
Riferimenti normativi: Legge 30/06/1965 num. 1124 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)