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Sez. L, Sentenza n. 3744 del 11/04/1998 (Rv. 514450 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INFORTUNIO - OCCASIONE DI LAVORO - IN GENERE | Rischio non esclusivo dell'attività lavorativa - Copertura da parte dell'assicurazione infortuni sul lavoro - Condizioni - Incidenza causale dell'attività lavorativa - Necessità - Estremi - Fattispecie.
Stato
decisa il 1998-04-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/514450-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INFORTUNIO - OCCASIONE DI LAVORO - IN GENERE

Il rischio generico, gravante sul lavoratore come su di ogni altra persona, rientra nell'oggetto dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, quando sussiste tra il sinistro e la prestazione lavorativa un nesso causale tale da rendere l'infortunio attinente alle mansioni svolte, in relazione alle modalità concrete dell'evento ed alle maggiori probabilità che esso si verifichi nel corso dello svolgimento di una determinata attività. (Nella specie, la connessione tra sinistro e attività lavorativa di cui al riportato principio era stata ritenuta dal giudice di merito - con la sentenza confermata dalla S.C. - in relazione alle gravi ustioni causate ad un lavoratore, autista di autocarri, dal comportamento di una persona, che, disturbata dal continuo transito sotto la sua abitazione e nelle prime ore del mattino dei pesanti automezzi della ditta datrice di lavoro, aveva versato liquido infiammabile al passaggio del veicolo condotto da tale lavoratore).

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)