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Sez. 2, Sentenza n. 4192 del 29/10/1996 Cc. (dep. 18/01/1997) Rv. 206860 - 01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - GIUDIZIO DI RINVIO | Conferma, in sede di rinvio, della misura cautelare già revocata con l'ordinanza di riesame annullata dalla Corte di cassazione - Dichiarazione di esecutività della misura da parte del giudice del giudizio rescissorio - Possibilità.
Stato
decisa il 1996-10-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/206860-01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - GIUDIZIO DI RINVIO

Nell'ipotesi di annullamento con rinvio da parte della Corte di cassazione per vizio della motivazione di una decisione del tribunale del riesame che ha revocato un provvedimento coercitivo, l'esecutività della misura va disposta dal giudice all'esito del giudizio rescissorio.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 627 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 627 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)