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Sez. 6, Sentenza n. 4794 del 11/12/1995 Cc. (dep. 15/03/1996) Rv. 204138 - 01

Misure cautelari - Personali - Provvedimenti - Ordinanza del giudice - In genere | Impositiva della custodia cautelare - Revocata con decisione del Tribunale del riesame - Annullamento con rinvio da parte della Cassazione di tale pronuncia - Provvedimento del Pubblico Ministero che dispone l'esecuzione dell'ordinanza impositiva - Abnormità - Configurabilità - Sussistenza - Ricorribilità per cassazione - Sussistenza - Provenienza dell'atto dall'organo dell'accusa - Rilevanza - Esclusione.
Stato
decisa il 1995-12-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/204138-01

Misure cautelari - Personali - Provvedimenti - Ordinanza del giudice - In genere

Il provvedimento con cui il Pubblico Ministero dispone l'esecuzione di un'ordinanza custodiale a seguito di annullamento con rinvio da parte della cassazione per contraddittorietà della motivazione della decisione del Tribunale del riesame di revoca della stessa, dovendo ancora essere esperito il giudizio rescissorio, deve qualificarsi abnorme: col medesimo invero il Pubblico Ministero ha usurpato ipotesi spettanti al giudice del rinvio ed ha privato illegalmente un soggetto della libertà personale. Siffatto provvedimento è pertanto immediatamente ricorribile per cassazione, né può rilevare che esso non provenga da un giudice: la situazione oggetto di tutela costituzionale rafforzata ben può essere rimossa utilizzando lo strumento previsto dall'art. 111 della costituzione.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 292 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 310 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 311 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 311 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 588, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 588, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 670 PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 670

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)