Sez. 2, Sentenza n. 300 del 07/02/1972 (Rv. 356150 - 01)
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO - DISSENSO DALLE CONCLUSIONI DEL CONSULENTE - AMMISSIBILITA ANCHE IN MATERIA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA OBBLIGATORIE.*
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO - DISSENSO DALLE CONCLUSIONI DEL CONSULENTE - AMMISSIBILITA ANCHE IN MATERIA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA OBBLIGATORIE.*
Il giudice di merito puo dissentire dal parere espresso dai consulenti tecnici, poiche, a norma dell'art 116 cod proc civ, egli deve valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento, salvo che la legge disponga altrimenti. Tale principio vale anche nella ipotesi di pareri espressi dai consulenti tecnici in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria, poiche l'obbligatorieta della nomina del consulente non vale a mutarne la natura di ausiliare del giudice, chiamato soltanto a prospettare il risultato degli accertamenti tecnici compiuti e a rassegnare il proprio avviso sulle conclusioni tecniche da dedurne; onde spetta sempre al giudice di merito di valutare il parere tecnico prospettatogli e di discostarsene ove non lo ritenga convincente. (Conf 632'70, mass n 345801; 4060'69, mass n 344583).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)