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Sez. 1, Sentenza n. 3017 del 01/03/2002 (Rv. 552710 - 01)

CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDOTTA DEI VEICOLI - VELOCITÀ | Eccesso di velocità rilevato a mezzo "autovelox" - Mancata contestazione immediata della violazione - Conseguenze - Invalidità - Esclusione - Limiti.
Stato
decisa il 2002-03-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/552710-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDOTTA DEI VEICOLI - VELOCITÀ

In tema di circolazione stradale, perché la mancata contestazione immediata della violazione dell'eccesso di velocità rilevato a mezzo di apparecchiatura "autovelox" non comporti la invalidità dell'accertamento, si rende necessario che nel verbale di contravvenzione l'amministrazione provveda ad indicare concretamente e specificamente i motivi della mancata contestazione diretta ed immediata della violazione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 201 CORTE COST., DPR 16/12/1992 num. 495 art. 384 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)