Sez. 1, Sentenza n. 20114 del 18/09/2006 (Rv. 592745 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE | Violazioni alle norme del codice della strada - Superamento dei limiti di velocità - Accertamento della infrazione mediante "autovelox" - Contestazione differita - Ammissibilità - Condizioni e fondamento - Apprezzamento da parte del giudice di merito delle scelte organizzative dell'Amministrazione - Esclusione.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE
In tema di sanzioni amministrative, con riferimento all'accertamento mediante "autovelox" delle violazioni al codice della strada, nella specie per il superamento dei limiti di velocità ai sensi dell'art. 142, comma ottavo, del d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (codice della strada), l'art. 200 del medesimo codice della strada, nell'imporre il rispetto dell'obbligo della contestazione immediata della violazione ogniqualvolta sia possibile, rende palese che nei congrui casi un tale obbligo possa essere escluso, e al riguardo l'art. 384 del relativo regolamento si fa carico, peraltro non in maniera esaustiva, di indicare varie ipotesi in cui è consentita la contestazione differita e, fra queste, proprio quelle (lett. e) in cui l'accertamento avvenga a mezzo di appositi apparecchi che permettono "la determinazione dell'illecito in tempo successivo ovvero dopo che il veicolo oggetto del rilievo sia già a distanza dal posto di accertamento o comunque nell'impossibilità di essere fermato in tempo utile e nei modi regolamentari". In tal caso, pertanto, purchè se ne espongano a verbale le ragioni, deve ritenersi consentita la contestazione differita senza alcun margine di apprezzamento da parte del giudice di merito, dovendosene escludere il sindacato sulle scelte organizzative dell'Amministrazione.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 142 com. 8 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 200 CORTE COST., DPR 16/12/1992 num. 495 art. 384 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)