Sez. 1, Sentenza n. 8528 del 22/06/2001 (Rv. 547632 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE | Limiti di velocità - Violazioni - Accertamento - Risultanze da apposite apparecchiature - Obbligo di contestazione immediata - Condizioni e limiti - Fattispecie.
CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE
In tema di circolazione stradale, la violazione dei limiti di velocità rilevata con apposite apparecchiature elettroniche (cd. "autovelox") deve essere contestata immediatamente al trasgressore, salva indicazione dei motivi che abbiano reso impossibile tale contestazione, giusta disposto dell'art. 201 C.d.S., con la conseguenza che all'autorità giudiziaria deve ritenersi demandato un mero controllo di legittimità dei provvedimenti sanzionatori (con eventuale rilevazione della carenza dei requisiti di legge), ma non anche la facoltà di interferire nelle scelte tecniche e di organizzazione del servizio di rilevazione ed accertamento delle violazioni, potendo, per l'effetto, annullare i verbali nel solo caso di omessa od apparente indicazione dei motivi della mancata contestazione diretta, ma non anche censurare o l'organizzazione del servizio che, da tale indicazione, risulti, ovvero la scelta concreta dei mezzi di rilevazione - salvo a chiarire in qual modo le inefficienze della P.A. abbiano leso i diritti di difesa del presunto autore della violazione - (nell'affermare il principio di diritto di cui in massima, la S.C. ha, così, cassato la sentenza del giudice di merito che aveva sindacato la scelta della P.A. di utilizzare un apparecchio di rilevazione che, a causa delle interferenze dovute al passaggio di altri veicoli, non consentiva una contestazione immediata dell'infrazione, come puntualmente indicato dall'autorità procedente nel verbale di contravvenzione inviato successivamente al trasgressore).
Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 142 CORTE COST., Legge 15/06/1959 num. 393 art. 142 CORTE COST., Cod. Strada art. 200, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 200, Cod. Strada art. 201, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 201, (Reg. Esec. Cod. Strada art. 384 lett. E), Legge 30/06/1959 num. 420 art. 384 lett. E, (Reg. Esec. Cod. Strada art. 385), Legge 30/06/1959 num. 420 art. 385, Legge 24/11/1981 num. 1981 art. 14
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)