Sez. 2, Sentenza n. 39192 del 07/04/2004 Ud. (dep. 06/10/2004) Rv. 230134 - 01
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - COGNIZIONE, INTERRUZIONE E IMPEDIMENTO FRAUDOLENTI DI COMUNICAZIONI E CONVERSAZIONI TELEGRAFICHE O TELEFONICHE | Indagini preliminari - Operatore di polizia che risponda ad una chiamata sul telefono cellulare sequestrato - Configurabilità del reato di cui all'art. 617 cod. pen. - Esclusione - Fondamento.
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - COGNIZIONE, INTERRUZIONE E IMPEDIMENTO FRAUDOLENTI DI COMUNICAZIONI E CONVERSAZIONI TELEGRAFICHE O TELEFONICHE
Non presenta rilevanza penale ai sensi dell'art. 617 cod. pen., per difetto di dolo, la condotta dell'operatore di polizia il quale, avuta la disponibilità di un telefono cellulare ritenuto utilizzato per la consumazione del reato, risponda, nell'esercizio della attività di indagine, alle telefonate che pervengono all'apparecchio ed utilizzi le notizie ai sensi dell'art.351 cod. proc. pen., posto che il reato citato si configura solo a carico di colui che "fraudolentemente" prende cognizione di una comunicazione a lui non diretta.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 617, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 351
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)